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	<title>Daddy Blogger &#187; congedo di paternità</title>
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	<description>un blog per papà 2.0</description>
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		<title>Papà &#8220;incinti&#8221;. Anche loro a casa come le mamme in dolce attesa</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daddy Blogger</dc:creator>
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		<description><![CDATA[E&#8217; la prima volta che succede in Italia: in base alla legge sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità, il padre fiorentino si è visto riconoscere il congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità, così come spetta alla lavoratrice madre.
ne abbiamo già parlato in un precedente post ma vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; la prima volta che succede in Italia: in base alla legge sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità<span id="more-383"></span>, il padre fiorentino si è visto riconoscere il congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità, così come spetta alla lavoratrice madre.</p>
<p>ne abbiamo già parlato in un precedente post ma vi segnalo anche questo articolo.</p>
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		<title>Congedo di paternità: sentenza storica a Firenze</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 18:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daddy Blogger</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Cinque mesi di congedo di paternità due dei quali, se richiesto, anche precedenti alla nascita del figlio. La sezione lavoro del Tribunale di Firenze ha emesso una sentenza destinata a cambiare la vita delle famiglie che aspettano un bambino. Ma anche di quelle che lo hanno fatto da poco.
Fino ad ora infatti l&#8217;Inps riconosceva al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinque mesi di congedo di paternità due dei quali, se richiesto, anche precedenti alla nascita del figlio. La sezione lavoro del Tribunale di Firenze ha emesso una sentenza destinata a cambiare la vita delle famiglie che aspettano un bambino<span id="more-364"></span>. Ma anche di quelle che lo hanno fatto da poco.</p>
<p>Fino ad ora infatti l&#8217;Inps riconosceva al padre la possibilità di restare a casa con l&#8217;80% dello stipendio per tre mesi, successivi al parto della compagna. Troppo poco, secondo il giudice, perché la legge dota quel genitore di un diritto autonomo e speculare a quello della madre. E allora se la lavoratrice può astenersi dal suo impiego per cinque mesi, in base alla cosiddetta maternità obbligatoria, avrà diritto a farlo anche il padre. L&#8217;uomo potrà ottenere tutto il periodo se la madre è casalinga, è in malattia oppure è una lavoratrice autonoma che non usufruisce del diritto all&#8217;astensione. Altrimenti prenderà un concedo che sommato a quello della compagna non può superare i cinque mesi.</p>
<p>Non solo. Il giudice fiorentino ha riconosciuto la possibilità di &#8220;andare in paternità&#8221; anche da un mese o due precedenti alla presunta data del parto, e di conseguenza per i quattro o tre successivi. La decisione parte da un cambiamento di principio dettato anche dalla Corte Costituzionale. Un tempo il periodo di maternità era pensato per salvaguardare la salute della madre. Adesso si intende anche come tutela di quella del bambino. E allora il ruolo del padre diventa fondamentale, anche se si è ancora in fase di gestazione. Aiutare la compagna incinta nell&#8217;ultimo periodo della gravidanza vuol dire anche occuparsi del nascituro.</p>
<p>A chiedere la decisione del giudice fiorentino, in questo caso il presidente della sezione lavoro Giampaolo Muntoni, è stata una coppia in cui la donna, lavoratrice autonoma e vicepresidente della Cna fiorentina, ha avuto una malattia importante. &#8220;Il Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità &#8211; spiegano i legali della coppia, Leonardo Marconi e Claudio Gardelli &#8211; dispone che il padre lavoratore ha diritto ad astenersi dal suo impiego per tutta la durata del congedo di maternità. Di fatto però, anche in base ad interpretazioni successive, non è stato mai riconosciuto fino in fondo. Figurarsi che su un uomo va all&#8217;Inps per esercitare il diritto di flessibilità troverà solo moduli in cui è previsto un periodo di paternità di tre mesi. E l&#8217;Inps non protocolla documenti che non siano suoi moduli&#8221;.</p>
<p>Adesso quelle carte dovranno essere cambiate. La sentenza farà giurisprudenza, da ora in avanti sarà un&#8217;arma a disposizione di quelle famiglie che non si vedranno riconoscere i 5 mesi di paternità. E non solo per loro. &#8220;Teoricamente &#8211; dicono sempre i due avvocati &#8211; anche chi nell&#8217;ultimo anno ha avuto un figlio potrà chiedere all&#8217;Inps di essere rimborsato per i mesi di congedo non goduti dal padre. Del resto è quanto è successo al nostro assistito e sua moglie, che hanno avuto una bambina nell&#8217;agosto del 2007&#8243;.</p>
<p>Fonte: <a href="http://forum.pianetamamma.it/chiacchieriamo/54521-congedo-per-paternita-sentenza-firenze.html">Pianeta Mamma</a> e <a href="http://www.repubblica.it/2009/11/sezioni/cronaca/padri-parto/padri-parto/padri-parto.html">Repubblica</a></p>
<p>Qui il video del servizio al TG3</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EK7nscHnM_A&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EK7nscHnM_A&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
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		<title>Padri e figli. Il lavoro flessibile (da inventare)</title>
		<link>http://www.daddy-blogger.net/2009/11/padri-e-figli-il-lavoro-flessibile-da-inventare/</link>
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		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 03:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daddy Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Papà 2.0]]></category>
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		<description><![CDATA[Dal Corriere.it: il 62% degli uomini vorrebbe ridurre il tempo in ufficio per stare con i bambini
Accompagnarli a scuola? Sa­rebbe bello se la riunione non cominciasse alle otto e mezza. Andare a vedere gli allenamenti di calcio o ascoltare i primi «Do» della lezione di pianoforte? Ma è vietato lasciare l’uffi­cio a metà pomeriggio. Almeno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal Corriere.it: il 62% degli uomini vorrebbe ridurre il tempo in ufficio per stare con i bambini<span id="more-281"></span></p>
<p>Accompagnarli a scuola? Sa­rebbe bello se la riunione non cominciasse alle otto e mezza. Andare a vedere gli allenamenti di calcio o ascoltare i primi «Do» della lezione di pianoforte? Ma è vietato lasciare l’uffi­cio a metà pomeriggio. Almeno la sera si potrebbe giocare un po’ prima di ce­na? Impossibile se fino alle otto si resta chiusi in sala riunioni per il punto della giornata.</p>
<p>Il Corriere.it descrive uno scenario culturale e sociale in pieno cambiamente da un po&#8217; di anni, in particolare nelle grandi metropoli, e ti tira qualche pugno nello stomaco, tra sensi di colpa e frustrazioni.</p>
<blockquote><p>
Una cosa è certa: benvenuto sia questa analisi e l&#8217;articolo relativo. In fondo siamo una massa critica fin troppo silenziosa ma in grado &#8211; potenzialmente &#8211; di dare una svolta alle proprie vite di padri.<br />
«Da almeno un quindicennio è in atto un mutamento culturale — afferma la sociologa Chiara Saraceno —. Gli uomini hanno capito che cosa si perdono nel delegare l’edu­cazione dei figli alle donne. Sono so­prattutto i giovani a rendersi conto che per essere un buon papà non basta esse­re un buon lavoratore: creare un rappor­to quotidiano con i bambini è il modo migliore per costruire un legame pro­fondo quando saranno adulti». Ma co­me spesso capita, gli uomini predicano bene e razzolano piuttosto male: «Quel­lo che i papà fanno fatica a capire — continua Saraceno — è che dedicarsi al­la famiglia significa condividere i lavori e gli impegni di casa, dalla spesa al me­dico: sono sempre le donne a sobbarcar­seli, anche se lavoratrici. Il vero genito­re alla pari non si può limitare ai compi­ti piacevoli come fare il bagnetto al bambino&#8230;». Se un cambiamento è in atto, i suoi effetti sul mondo del lavoro si vedono ancora poco. I papà che escono allo sco­perto chiedendo all’azienda maggior flessibilità sono un’esigua minoranza, piuttosto rinunciano al tempo libero: «La ragione è che siamo prigionieri del­lo stereotipo secondo il quale solo le donne devono sacrificare la carriera — spiega Maria Cristina Bombelli, docen­te di Comportamento Organizzativo al­l’Università Bicocca di Milano —. Per gli uomini diminuire i ritmi è sinoni­mo di scarso attaccamento al lavoro e di disinteresse verso i ruoli importan­ti ». Una buona parte della colpa è dei datori di lavoro: «La tecnologia e i mo­delli produttivi ci permetterebbero ec­come di dedicarci maggiormente alla nostra vita privata — dice il sociologo del lavoro Domenico De Masi —. Il pro­blema è che non riusciamo a liberarci da un’idea del lavoro tanto inattuale quanto punitiva, dove la professionali­tà viene misurata sul metro della pre­senza in ufficio».</p></blockquote>
<p><a href="http://www.corriere.it/cronache/09_novembre_07/Padri-figli-Il-lavoro-flessibile-da-inventare-Non-solo-per-le-donne-fabio-cutri_d0842930-cb6e-11de-8d35-00144f02aabc.shtml">Qui</a> l&#8217;articolo.</p>
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		<title>Lavoro: permessi, papà a riposo anche se la mamma è casalinga</title>
		<link>http://www.daddy-blogger.net/2009/11/lavoro-permessi-papa-a-riposo-anche-se-la-mamma-e-casalinga/</link>
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		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daddy Blogger</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Entro il primo anno di vita del bambino, il papà ha diritto a riposi giornalieri anche nel caso la mamma sia casalinga. 
E&#8217; quanto stabilisce una sentenza del Consiglio di Stato, riportata nella circolare Inps numero 112 del 15 ottobre 2009 (di cui abbiamo già scritto), che amplia la precedente disciplina, destinata solo alle madri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entro il primo anno di vita del bambino, il papà ha diritto a riposi giornalieri anche nel caso la mamma sia casalinga. <span id="more-198"></span></p>
<p>E&#8217; quanto stabilisce una sentenza del Consiglio di Stato, riportata nella circolare <strong>Inps numero 112 del 15 ottobre 2009</strong> (di cui abbiamo già scritto), che amplia la precedente disciplina, destinata solo alle madri lavoratrici. Il provvedimento specifica, infatti, che se la mamma casalinga è impegnata temporaneamente in altre attività, come accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altro, e non può prendersi cura del neonato, il papà può utilizzare i riposi, a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto ed entro il primo anno di vita del bambino. I permessi, regolarmente retribuiti, possono essere utilizzati dal lavoratore nel limite di una o due ore al giorno a seconda dell&#8217;orario di lavoro.</p>
<p>Per approfondimenti:<br />
- <a href="http://it.notizie.yahoo.com/43/20091102/tso-lavoro-permessi-pap-a-riposo-anche-s-834dbcd.html">Yahoo Notizie</a><br />
- <a href="http://www.intrage.it/rubriche/famiglia/genitorielavoro/index.shtml">Intrage</a><br />
- <a href="http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_7551.asp">Studio Cataldi</a></p>
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		<title>La maternità al papà se la mamma è casalinga</title>
		<link>http://www.daddy-blogger.net/2009/10/la-maternita-al-papa-se-la-mamma-e-casalinga/</link>
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		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daddy Blogger</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L’istituto previdenziale ha accolto la sentenza del Consiglio di Stato (n. 4293 del 09.09.2008, Sezione VI) che ha esteso la norma dei riposi giornalieri anche al padre anche nel caso in cui la madre è casalinga e risulti impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato. A questo scopo la madre casalinga è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’istituto previdenziale ha accolto la sentenza del Consiglio di Stato (<strong>n. 4293 del 09.09.2008, Sezione VI</strong>) che ha esteso la norma dei riposi giornalieri anche al padre<span id="more-145"></span> anche nel caso in cui la madre è casalinga e risulti impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato. A questo scopo la madre casalinga è considerata alla stregua della “lavoratrice non dipendente”.</p>
<p>L’<strong>INPS </strong>con la <strong>circolare n. 112 del 15.10.09</strong> illustra gli orientamenti che l’utenza e le strutture territoriali devono seguire circa i riposi giornalieri previsti dall’<strong>art. 40</strong> del <strong>decreto legislativo n.151/2001</strong>. Con la predetta circolare l’istituto previdenziale in sostanza recepisce la sentenza del Consiglio di Stato.</p>
<p>Prima della nuova circolare, l’INPS aveva ritenuto che per madre “lavoratrice non dipendente” dovesse intendersi la madre “lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell’Istituto o di altro ente previdenziale” e non anche la madre casalinga, con conseguente esclusione, in tale ultima ipotesi, del diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri salvi, ovviamente, i casi di morte o grave infermità della madre (<strong>circolari n. 109/2000, 8/2003 e 95 bis 2006</strong>).</p>
<p>Grazie a questa sentenza e alla circolare attuativa il padre può usufruire dei riposi giornalieri, da una a due ore al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (<strong>art. 39 e 45 del Dlgs. 151/2001</strong>).</p>
<p>Continua su <strong><a href="http://www.gazzettadellavoro.com/congedo-maternita-paternita-parentale-madre-casalinga/10362/">La Gazzetta del Lavoro</a></strong></p>
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		<title>I congedi di maternità e paternità</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 11:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daddy Blogger</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Legge 53 dell&#8217;8 marzo del 2000 ha previsto (articolo 15) l&#8217;approvazione di un Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità affinché fosse garantita una organicità e sistematicità fra le numerose norme vigenti.
Il Testo Unico è stato approvato con il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge 53 dell&#8217;8 marzo del 2000 ha previsto (articolo 15) l&#8217;approvazione di un Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità affinché fosse garantita una organicità e sistematicità fra le numerose norme vigenti.<span id="more-73"></span><br />
Il Testo Unico è stato approvato con il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ed ha introdotto o rese più esplicite alcune indicazioni. Ne è uscito sicuramente rafforzato il ruolo del padre che diviene titolare del diritto al congedo parentale per i figli. È stata inoltre introdotta l&#8217;opportunità per le lavoratrici autonome di usufruire, oltre all&#8217;indennità di maternità loro riservata, di tre mesi di congedo parentale. Infine sono state recepite ed armonizzate le agevolazioni parentali anche nei casi di adozione ed affidamento.</p>
<p><strong>IL CONGEDO DI MATERNITÀ E PATERNITÀ</strong><br />
Di norma durante i due mesi precedenti e i tre mesi seguenti il parto è previsto il divieto di prestare attività lavorativa.<br />
In caso di gravi complicanze nella gestazione o di lavorazioni pericolose, faticose o insalubri, la lavoratrice può essere spostata ad altre mansioni o esentata dal lavoro per uno o più periodi o per tutta la gestazione.<br />
Un principio simile vige per la lavoratrice madre: in caso di lavorazioni pericolose, faticose o insalubri, deve essere trasferita ad altre mansioni o, se verificata l&#8217;impossibilità, interdetta dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto.<br />
La lavoratrice non può essere licenziata dall&#8217;inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di vita del bambino, tranne che in caso di colpa grave da parte della lavoratrice, di cessazione dell&#8217;attività dell&#8217;azienda, di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine, di esito negativo della prova. In caso contrario il licenziamento è nullo.<br />
Onde evitare elusioni di questa norma viene previsto che in caso di dimissioni volontarie, durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento o durante il primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, la richiesta di dimissioni della lavoratrice deve essere convalidata dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro. Solo dopo la convalida è ammessa la risoluzione del rapporto di lavoro.<br />
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l&#8217;effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l&#8217;orario di lavoro.</p>
<p><strong>Flessibilità del congedo di maternità</strong><br />
La madre lavoratrice dipendente ha diritto (e l&#8217;azienda ha l&#8217;obbligo) di astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto.<br />
Ha inoltre diritto all&#8217;astensione nel periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva, se successiva, e nei tre mesi dopo il parto (articolo 16, Decreto Legislativo 151/2001).<br />
La Legge 53/2000 (ripresa nel Testo Unico, articolo 20) consente alla lavoratrice la scelta di posticipare l&#8217;inizio del congedo di maternità. Questo significa che la lavoratrice può astenersi dal lavoro un mese prima della data presunta del parto e godere di un mese di congedo nel periodo successivo al parto, godendo quindi di quattro mesi di congedo di maternità successivi al parto.<br />
La lavoratrice, tuttavia, per poter fruire di questa forma di flessibilità, deve produrre due certificati: quello del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato e quello del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.<br />
Questi certificati sono considerati particolarmente rilevanti affinché l&#8217;opzione richiesta dalla lavoratrice non arrechi danno alla salute sua e del nascituro.<br />
In caso di parto prematuro, la madre lavoratrice ha diritto per intero al periodo di astensione obbligatoria. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.</p>
<p><strong>Il congedo di maternità, adozione e affido</strong><br />
Il congedo di maternità (i soli tre mesi di astensione obbligatoria) può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento, un bambino di età non superiore a sei anni all&#8217;atto dell&#8217;adozione o dell&#8217;affidamento. Il congedo deve però essere fruito durante i primi tre mesi successivi all&#8217;effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.<br />
Una opportunità di maggior vantaggio è ammessa nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali. In questi casi il congedo di maternità spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età.<br />
Va detto che per l&#8217;adozione e l&#8217;affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l&#8217;adozione e l&#8217;affidamento. Il congedo non comporta però indennità né retribuzione. La relativa certificazione viene rilasciata dall&#8217;ente autorizzato che ha ricevuto l&#8217;incarico di curare la procedura di adozione.</p>
<p><strong>Il congedo di paternità</strong><br />
Il Testo Unico (articolo 28) prevede che il padre lavoratore abbia diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.<br />
Il padre lavoratore che intenda avvalersi di questo residuo presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni di morte o grave infermità. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione sostitutiva di notorietà.<br />
<strong><br />
Trattamento economico e previdenziale</strong><br />
Per il congedo di maternità le lavoratrici hanno diritto ad un&#8217;indennità giornaliera pari all&#8217;80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità.<br />
I periodi di congedo di maternità sono computati nell&#8217;anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.<br />
Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro non richiedano a tale scopo particolari requisiti. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.<br />
Le stesse prestazioni sono assicurate al lavoratore padre che usufruisca del congedo di paternità.</p>
<p><strong>Lavoratrici autonome e a progetto</strong><br />
Alcune agevolazioni sono estese anche alle lavoratrici autonome. A queste lavoratrici, iscritte ad una cassa previdenziale, è corrisposta una indennità per cinque mesi, pari all&#8217;80% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali, come reddito da lavoro autonomo.<br />
Lo stesso trattamento è stato esteso dalla Legge 24 febbraio 2006, n. 104 anche alle dirigenti del settore privato, senza i limiti precedentemente previsti per tali lavoratrici. Anche alle lavoratrici con contratto a progetto (Decreto Legislativo 276/2003) è stata concessa l&#8217;erogazione di un&#8217;indennità pari all&#8217;80% del reddito professionale per un massimo di 5 mesi. Inoltre il loro contratto a progetto viene prorogato fino a 180 giorni se scelgono di astenersi dal lavoro durante la gravidanza e la successiva maternità.</p>
<p><strong>I riposi giornalieri</strong><br />
Il riposo giornaliero costituisce un&#8217;ulteriore agevolazione (articolo 39 e seguenti del Testo Unico) riconosciuta alla lavoratrice madre.<br />
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo di un&#8217;ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l&#8217;orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.<br />
I riposi giornalieri possono essere estesi anche al lavoratore padre nel caso in cui i figli gli siano affidati in via esclusiva o in caso di morte o grave infermità della madre.<br />
I riposi giornalieri possono inoltre essere concessi al lavoratore padre in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga oppure nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.<br />
Va ricordato che in caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.</p>
<p><strong>Riposi giornalieri e handicap</strong><br />
La normativa di riferimento non è del tutto esplicita in materia di compatibilità fra permessi giornalieri orari per l&#8217;assistenza a figli con handicap di età inferiore ai 3 anni e permessi giornalieri orari &#8220;per allattamento&#8221; previsti nel primo anno di età.<br />
L&#8217;interpretazione consolidata e prevalente è che i due permessi, se riferiti allo stesso figlio, siano fra loro incompatibili.<br />
L&#8217;INPS, nella Circolare 128 dell&#8217;11 luglio 2003, ha ammesso la fruizione di entrambi i benefici indicati da parte di un genitore, nel caso in cui si tratti di due figli diversi, entrambi bisognosi di cure. Si ricorda che, in questo caso, il permesso può essere fruito, in alternativa, dal lavoratore padre.</p>
<p><strong>Riposi giornalieri e adozione</strong><br />
La Sentenza della Corte Costituzionale 1 aprile 2003, n. 104 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l&#8217;articolo 45 del Decreto Legislativo 151/2001 nella parte in cui prevede che i riposi previsti dagli articoli 39, 40 e 41 del Decreto stesso si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, entro il primo anno di vita del bambino.<br />
I riposi in questione sono quelli relativi alle due ore giornaliere nel primo anno di vita del bambino riconosciute alla madre dopo l&#8217;astensione obbligatoria o al lavoratore padre, e quelli per parto plurimo.<br />
Da parte sua l&#8217;INPS con Circolare 26 maggio 2003, n. 91 riprende quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con Sentenza 104/2003 ritenendo che i genitori adottivi o affidatari possano avvalersi dei riposi giornalieri fino al raggiungimento della maggiore età del minore in adozione o in affidamento, ovviamente non oltre un anno dall&#8217;ingresso in famiglia.</p>
<p>Approfondimenti <a href="http://www.handylex.org/schede/congedimaternita.shtml">QUI</a>.</p>
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