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Diritti, Vita da single - Nov 18, 2009

Figli naturali: sì all’aggiunta del cognome paterno. Ma la decisione spetta al Tribunale

Figli naturali: sì all’aggiunta del cognome paterno. Ma la decisione spetta al Tribunale

Nel caso di attribuzione giudiziale del nome di famiglia del padre al piccolo, il giudice è investito del potere-dovere di decidere considerando come unico criterio di riferimento l’interesse del bambino. Esclusa quindi ogni automaticità.

Doppio cognome per il minore riconosciuto dal padre anche a distanza di otto anni dalla sua nascita. Ma la decisione spetta al Tribunale. Perché nel caso di attribuzione giudiziale del nome di famiglia del padre al piccolo, il giudice è investito dall’articolo 262 comma 3 Cc del potere-dovere di decidere considerando come unico criterio di riferimento l’interesse del bambino. Esclusa quindi ogni automaticità. È quanto emerge dalla sentenza 23635/09 (qui leggibile come documento correlato) emessa dalla prima sezione civile della Cassazione.
Identificazione. Bocciato il ricorso di una donna contro la sentenza del Tribunale per i minorenni che aveva disposto per il figlio minore l’aggiunta del cognome del padre naturale. Senza successo la madre in appello si era opposta al verdetto. Secondo la donna, ha sbagliato il giudice del merito quando ha attribuito al bambino ormai di nove anni anche il cognome paterno. Perché il nome di famiglia della madre ha acquisito un consolidato valore identificativo della sua persona. Senza dimenticare, poi, che il bimbo ha sempre vissuto con la mamma.
Interesse del minore. Tuttavia – ricordano gli “ermellini” – l’articolo 262 commi 2 e 3 prevede che nell’ipotesi di riconoscimento paterno della filiazione successivo a quello materno, il figlio possa assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. E demanda al giudice, nel caso di minore età del piccolo, la relativa decisione. Pertanto, in caso di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice può e deve decidere su ognuna delle soluzioni previste nella norma del codice civile, avendo riguardo all’unico criterio di riferimento che rimane l’interesse del minore (cfr. Cassazione 2751/08; 15087/08 nell’arretrato del 13 novembre 2008; 16989/07; 12641/06).

da Giuffre.it

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